Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP)

 

 

Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare

 

 

Come nel caso di altri importanti eventi storici, il mondo non si accorge che l'arma atomica cambia radicalmente i rapporti internazionali. A partire dall'Agosto del 1945, le regole della politica estera non saranno più le stesse.

 

Nel 1946, grazie anche alle spie che operavano all'interno del Progetto Manhattan, l'Unione Sovietica fa esplodere una “bomba A”. Alcuni anni dopo, nell'Agosto del 1953, sperimenterà la bomba all'idrogeno. Il decennio successivo vedrà anche la Cina dotarsi dell'ordigno nucleare (1964).

 

Durante la guerra di Corea, il generale Mac Arthur cercò di spingere la Casa Bianca verso l'utilizzo dell'arma atomica. Non a caso, venne poco dopo destituito dal Presidente Truman. Nel 1956, durante la Crisi di Suez, Mosca annunciò la possibilità di un attacco nucleare contro Londra e Parigi. Finora si era trattato solo di minacce.

 

Già nel 1946, per cercare di controllare lo sviluppo atomico, gli Stati Uniti avevano incaricato Bernard Baruch di studiare a tal fine un progetto. Si trattava del cosiddetto “piano Baruch” che non fu mai possibile attuare.

 

Nell'Agosto del 1955 venne fatto un secondo tentativo per regolamentare il settore con il programma “Atoms for Peace”. Molte nazioni, tra le quali l'Italia, ne beneficiarono. Nel 1957 Vienna fu scelta quale sede di un'agenzia di controllo delle Nazioni Unite: l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

 

A seguito dei drammatici giorni della crisi cubana del 1962, Stati Uniti ed Unione Sovietica si accorsero di aver sfiorato un confronto nucleare. Questo apre una discussione tra le due Superpotenze sul come come evitare il rischio di uno conflitto nucleare, questione che fino ad allora si pensava fosse facile da gestire. Allo stesso tempo, intendevano anche evitare che il possesso dell'arma atomica si estendesse ad altri Paesi.

 

Nel corso di quegli anni, si amplifica il dibattito tra le potenze non nucleari europee. Anche loro intendevano prender parte al mondo nucleare. Dal 1957 Francia, Germania ed Italia sono artefici di un progetto per una capacità nucleare militare europea. Tra i rispettivi Ministri della Difesa vi fu un accordo segreto per la costruzione di un deterrente nucleare europeo. Naufragò con l'avvento al potere del generale de Gaulle. A seguito di una serie di una serie di discussioni, si giunse alla proposta di creare, insieme agli Stati Uniti, una forza nucleare multilaterale (MNF). Per Washington si trattava soprattutto di inserire le ambizioni tedesche ed italiane nella compagine militare nucleare per meglio controllarle.

 

Da parte italiana (1959) si parlò di un programma nucleare navale da inserire nel progetto. Avrebbe compreso la costruzione di un sommergibile nucleare, il “Guglielmo Marconi”. Il progetto venne poi ridotto ad una fregata ed infine ad una nave appoggio da varare con il nome di “Enrico Fermi”. Non se ne fece più nulla.

 

Il Congresso americano e Mosca si mostrarono ostili a questi propositi. Era ferma intenzione delle due superpotenze circoscrivere il mondo nucleare ad un sistema bipolare. Da qui, le premesse per un trattato il cui scopo era impedire il diffondersi delle potenzialità militari dell'atomo.

 

L'Italia si oppose al Trattato quale presentato nel 1966 da Sovietici ed Americani. Avrebbe portato ad un'evidente discriminazione a danno del Paese.

 

Nel 1969 Roma firma il Trattato di Non Proliferazione. Nascono presto timori che l'Italia intende giungere alla posizione di “stato-soglia”. Nel 1974 si scatena una serie di indegne, mendaci ed irresponsabili campagne di disinformazione: filo conduttore, la falsa accusa che, sotto la spinta di non meglio definiti ambienti politici, industriali e militari, l'Italia stava dando il via alla costruzione di un ordigno nucleare. Questa campagna, alla quale parteciparono anche ben 142 scienziati, è stata l'ennesimo esempio di decadenza intellettuale e morale delle nostre classi dirigenti.

 

Dopo due rinvii aventi come scusa i moti di Praga del 1968 e poi l'esplosione dell'atomica indiana nel Maggio 1974, l'Italia ratifica infine il Trattato di Non Proliferazione (1975). Rinuncia in questo modo, al pari degli altri Stati Europei, ad avere una politica estera autonoma.

 

La nostra diplomazia riesce ad inserire nel Trattato 12 clausole condizionanti, tra le quali la “clausola europea”. Quest'ultima lascia aperta l'opzione nucleare nel caso si giungesse ad un'unione politica del continente: se l'Europa vorrà dotarsi di un deterrente nucleare, il Trattato non potrà impedire una partecipazione attiva al nostro Paese. Con queste clausole, Roma si è anche riservata la facoltà di denunciare il Trattato in caso di indebolimento o scioglimento della NATO.

 

Americani e Russi, su tutto divisi, ma in accordo nell'opporsi ad ogni sviluppo nucleare nel nostro Paese, convergono sulla necessità di smantellare l'intero settore nucleare italiano. La ratifica del Trattato non era sufficiente: occorreva eliminare qualsiasi nostro programma.

 

Nel 1987, a seguito di un referendum per l'abolizione dell'attività nucleare civile, l'Italia esce definitivamente dal settore. Cessa così ogni discussione sulle questioni nucleari. Se ulteriore dibattito vi è stato, questo ha riguardato soprattutto gli ordigni Americani presenti sul nostro territorio.

 

Con quest'ultimo evento, finisce col naufragare l'interesse del Paese per la politica estera nucleare, al punto che non se ne parlerà più, o non se ne vorrà più parlare.  

 

 

( Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968 )

 

 

Gli Stati firmatari di questo Trattato, d’ora in poi chiamati «Parti» del Trattato,

 

considerando la catastrofe che investirebbe tutta l’umanità nel caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli; ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe seriamente il peri- colo di conflitto nucleare; attenendosi alle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo per prevenire l’ulteriore disseminazione delle armi nucleari;

 

impegnandosi a collaborare nel facilitare l’applicazione delle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica nel campo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici; esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e agli altri sforzi per promuovere l’applicazione, nel quadro del sistema di garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, del principio di un efficace controllo del flusso delle materie prime e dei materiali fissili speciali mediante l’impiego di strumenti e di altre tecniche in determinati punti strategici; affermando il principio secondo cui i benefici dell’applicazione pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, devono essere resi accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti, siano esse o meno militarmente nucleari; convinti che, nell’applicare questo principio, tutte le Parti hanno il diritto di partecipare allo scambio quanto possibile ampio di informazioni scientifiche e di contribuire, sia unilateralmente sia in cooperazione con altri Stati, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare; dichiarando la loro intenzione di porre termine, il più presto possibile, alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere misure efficaci sulla via del disarmo nucleare; sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento di questo obiettivo; ricordando che le Parti del Trattato del 1963 sull’interdizione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua, hanno espresso, nel preambolo di detto atto, la loro decisione di cercare d’assicurare l’arresto definitivo di tutte le esplosioni sperimentali delle armi nucleari nonché di continuare i negoziati a questo fine; desiderando promuovere la distensione internazionale ed il rafforzamento della fiducia tra gli Stati allo scopo di facilitare l’arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l’eliminazione delle armi nucleari, coi loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale;

 

richiamando che, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza, sia volgendola contro l’integrità territoriale o contro l’indipendenza politica di ognuno, sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che è necessario promuovere l’instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane ed economiche mondiali, hanno concordato quanto segue:

 

Art. I

 

Ciascuno degli Stati militarmente nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, né incoraggiare, né spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

 

Art. II

 

Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; si impegna inoltre a non produrre né altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, e a non chiedere né ricevere aiuto per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi.

 

Art. III

 

1.Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia Parte del Trattato, si impegna ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, conformemente allo Statuto4 della medesima ed al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi.

 

Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste in questo articolo dovranno essere seguite per le materie prime e i materiali fissili speciali, sia che vengano prodotti, trattati o impiegati in un grande impianto nucleare, sia che esistano al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi luogo.

 

Ogni Parte si impegna a non fornire:

 

a) materie prime o materiali fissili speciali, o

 

b) strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, qualora tali materie prime o materiali fissili speciali non siano soggetti alle garanzie richieste dal presente arti- colo.

 

  1. Le garanzie contemplate nel presente articolo vanno applicate in modo conforme all’articolo IV del presente Trattato e non devono ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, soprattutto gli scambi internazionali di materiali nucleari e di attrezzature per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiale nucleare per scopi pacifici, giusta le disposizioni del presente articolo e il principio di garanzia enunciato nel Preambolo.

     

  2. Gli Stati militarmente non nucleari, che siano Parti del Trattato, concluderanno, in ottemperanza alle esigenze del presente articolo, sia individualmente sia congiuntamente con altri Stati, accordi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in conformità con lo Statuto della medesima. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo detto periodo, i negoziati avranno inizio appena essi depositeranno detti strumenti di ratificazione o di adesione. Tali accordi dovranno entrare in vigore non più tardi di 18 mesi dal- l’avvio dei negoziati.

 

Art. IV

 

  1. Nessuna disposizione del presente Trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II qui innanzi.

     

  2. Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico del- l’energia nucleare, ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od organizzazioni internazionali, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare soprattutto nei territori degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.

 

Art. V

 

Ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte ad assicurare che, conformemente al presente Trattato, sotto adeguato controllo internazionale e mediante idonee procedure internazionali, i vantaggi potenziali derivanti da qualsiasi impiego pacifico delle esplosioni nucleari siano resi accessibili alle Parti militarmente non nucleari, su base non discriminatoria, e che i costi addebitati a queste Parti per i congegni esplosivi impiegati vengano tenuti quanto possibile bassi e siano escluse le spese per la ricerca e la messa a punto. Le Parti militarmente non nucleari potranno ottenere tali vantaggi in base ad uno o più accordi internazionali particolari, oppure tramite un idoneo organismo internazionale, con adeguata rappresentanza degli Stati non nucleari. Negoziati in tal senso avranno inizio il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del Trattato. Le Parti militarmente non nucleari potranno anche, se lo desiderano, ottenere tali vantaggi mediante accordi bilaterali.

 

Art. VI

 

Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

 

Art. VII

 

Nessuna clausola del presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati a concludere accordi regionali al fine di assicurare l’assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

 

Art. VIII

 

  1. Qualsiasi Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ogni progetto di emendamento sarà sottoposto ai governi depositari i quali dovranno portarlo a conoscenza di tutte le Parti. Qualora un terzo almeno delle medesime lo richiedesse, i governi depositari convocheranno una conferenza cui saranno invitate tutte le Parti per studiare tale emendamento.

     

  2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato dalla maggioranza delle Parti, comprese quelle militarmente nucleari nonché quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni Parte che avrà depositato il relativo strumento di ratificazione, non appena risulterà depositata la maggioranza di tali strumenti, compresi quelli delle Parti militarmente nucleari e di quelle che, al momento della presentazione dell’emendamento, siano membri del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Per ciascuna altra Parte l’emendamento entrerà in vigore all’atto del deposito dello strumento di ratificazione dell’emendamento.

     

  3. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, avrà luogo a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del Trattato al fine di accertare se le finalità del suo Preambolo e le sue disposizioni si stiano realizzando. Successivamente, ogni cinque anni, una maggioranza delle Parti potrà ottenere, presentando all’uopo una proposta ai governi depositari, la convocazione di altre conferenze aventi lo stesso obiettivo, cioè l’esame del funzionamento del Trattato.

 

Art. IX

 

  1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non abbia sottoscritto il presente Trattato prima della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, potrà accedervi in ogni momento.

     

  2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e di adesione saranno depositati presso i governi del- l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America, che sono qui designati come governi depositari.

     

  3. Il presente Trattato entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato dagli Stati i cui governi sono designati come depositari e da quaranta altri Stati firmatari del presente Trattato e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione. In questo Trattato viene definito «militarmente nucleare» uno Stato che ha fabbricato e fatto esplodere un’arma nucleare o un altro congegno esplosivo innanzi il 1° gennaio 1967.

     

  4. Per quegli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratificazione o d’adesione dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, questo entrerà in vigore alla data in cui verranno depositati gli strumenti di ratificazione o d’adesione.

     

  5. I governi depositari informeranno prontamente tutti gli Stati, che avranno sotto- scritto il presente Trattato o vi avranno aderito, sulla data di ciascuna firma, di ciascun deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, sulla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, nonché sulla data di ricevimento di ogni richiesta di convocazione di una conferenza o di ogni altra comunicazione.

     

  6. Il presente Trattato sarà registrato da parte dei governi depositari conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

Art. X

 

  1. Ciascuna Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che circostanze straordinarie, connesse ai fini di questo Trattato, abbiano compromesso gli interessi supremi del suo paese. Essa dovrà informare del proprio recesso tutte le altre Parti ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con tre mesi di anticipo. Tale comunicazione dovrà specificare le circostanze straordinarie che la Parte interessata considera pregiudizievoli ai suoi interessi supremi.

 

  1. Venticinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza la quale deciderà se il Trattato può restare in vigore a tempo indeterminato,oppure se potrà essere rinnovato per uno o più periodi di tempo di durata stabilita. Questa decisione sarà adottata alla maggioranza delle Parti.

 

Art. XI

 

Il presente Trattato, i cui testi in inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi dei governi depositari. Copie conformi debitamente autenticate del presente Trattato saranno consegnate dai governi depositari ai governi degli altri Stati firmatari e aderenti.

 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il pre- sente Trattato.

Fatto, in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.

 

(Seguono le firme)

 

Campo d’applicazione del trattato il 1° ottobre 1991

 

Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S)

 

Entrata in vigore:

 

Afghanistan 4 febbraio 1970 5 marzo 1970 Africa del Sud 10 luglio 1991 A 10 luglio 1991 Albania 12 settembre 1990 A 12 settembre 1990 Antigua e Barbuda 17 giugno 1985 S 1° novembre 1981 Arabia Saudita 3 ottobre 1988 A 3 ottobre 1988 Australia 23 gennaio 1973 23 gennaio 1973 Austria 27 giugno 1969 5 marzo 1970 Bahama 11 agosto 1976 S 10 luglio 1973 Bahrein 3 novembre 1988 A 3 novembre 1988 Bangladesh 31 agosto 1979 A 31 agosto 1979 Barbados 21 febbraio 1980 21 febbraio 1980 Belgio 2 maggio 1975 2 maggio 1975 Belize 9 agosto 1985 S 21 settembre 1981 Benin 31 ottobre 1972 31 ottobre 1972 Bolivia 26 maggio 1970 26 maggio 1970 Botswana 28 aprile 1969 5 marzo 1970 Brunéi 26 marzo 1985 A 26 marzo 1985 Bulgaria 5 settembre 1969 5 marzo 1970 Burkina Faso 3 marzo 1970 5 marzo 1970 Burundi 19 marzo 1971 A 19 marzo 1971 Butan 23 maggio 1985 A 23 maggio 1985 Cambogia 2 giugno 1972 A 2 giugno 1972 Camerun 8 gennaio 1969 5 marzo 1970 Canada 8 gennaio 1969 5 marzo 1970 Capo-Verde 24 ottobre 1979 A 24 ottobre 1979 Cecoslovacchia 22 luglio 1969 5 marzo 1970 Ciad 10 marzo 1971 10 marzo 1971 Cina (Taiwan) 27 gennaio 1970 5 marzo 1970 Cipro 10 febbraio 1970 5 marzo 1970 Città del Vaticano 25 febbraio 1971 A 25 febbraio 1971 Colombia 8 aprile 1986 8 aprile 1986 Congo 23 ottobre 1978 A 24 ottobre 1978 Corea (Nord) 12 dicembre 1985 A 12 dicembre 1985 Corea (Sud)* 23 aprile 1975 23 aprile 1975 Côte d’Ivoire 6 marzo 1973 6 marzo 1973 Costarica 3 marzo 1970 5 marzo 1970 Danimarca 3 gennaio 1969 5 marzo 1970 Dominica 10 agosto 1984 S 3 novembre 1978 Ecuador 7 marzo 1969 5 marzo 1970 Egitto* 26 febbraio 1981 26 febbraio 1981 Etiopia 5 febbraio 1970 5 marzo 1970

 

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

 

Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S)

 

Entrata in vigore:

 

Figi 18 luglio 1972 S 10 ottobre 1970 Filippine 5 ottobre 1972 5 ottobre 1972 Finlandia 5 febbraio 1969 5 marzo 1970 Gabon 19 febbraio 1974 A 19 febbraio 1974 Gambia 12 maggio 1975 12 maggio 1975 Germania* 2 maggio 1975 2 maggio 1975 Ghana 4 maggio 1970 4 maggio 1970 Giamaica 5 marzo 1970 5 marzo 1970 Giappone* 8 giugno 1976 8 giugno 1976 Giordania* 11 febbraio 1970 5 marzo 1970 Gran Bretagna* 27 novembre 1968 5 marzo 1970 Grecia 11 marzo 1970 11 marzo 1970 Grenade 2 settembre 1975 S 7 febbraio 1974 Guatemala 22 settembre 1970 22 settembre 1970 Guinea 29 aprile 1985 A 29 aprile 1985 Guinea-Bissau 20 agosto 1976 A 20 agosto 1976 Guinea equatoriale 1° novembre 1984 A 1° novembre 1984 Haiti 2 giugno 1970 2 giugno 1970 Honduras 16 maggio 1973 16 maggio 1973 Indonesia 12 luglio 1979 12 luglio 1979 Irak 29 ottobre 1969 5 marzo 1970 Iran 2 febbraio 1970 5 marzo 1970 Irlanda 1° luglio 1968 5 marzo 1970 Islanda 18 luglio 1969 5 marzo 1970 Isole Salomone 17 giugno 1981 S 7 luglio 1978 Italia* 2 maggio 1975 2 maggio 1975 Jugoslavia* 4 marzo 1970 5 marzo 1970 Kenya 11 giugno 1970 11 giugno 1970 Kiribati 18 aprile 1985 S 12 luglio 1979 Kuwait 17 novembre 1989 17 novembre 1989 Laos 20 febbraio 1970 5 marzo 1970 Lesotho 20 maggio 1970 20 maggio 1970 Libano 15 luglio 1970 15 luglio 1970 Liberia 5 marzo 1970 5 marzo 1970 Libia 26 maggio 1975 26 maggio 1975 Liechtenstein* 20 aprile 1978 A 20 aprile 1978 Lussemburgo 2 maggio 1975 2 maggio 1975 Madagascar 8 ottobre 1970 8 ottobre 1970 Malawi 18 febbraio 1986 A 18 febbraio 1986 Malaysia 5 marzo 1970 5 marzo 1970 Maldives 7 aprile 1970 7 aprile 1970 Mali 10 febbraio 1970 5 marzo 1970 Malta 6 febbraio 1970 5 marzo 1970

 

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

 

Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S)

 

Entrata in vigore:

 

77Marocco 27 novembre 1970 27 novembre 1970 Mauritius 8 aprile 1969 5 marzo 1970 Messico 21 gennaio 1969 5 marzo 1970 Mongolia 14 maggio 1969 5 marzo 1970 Mozambico 4 settembre 1990 A 4 settembre 1990 Naurau 7 giugno 1982 A 7 giugno 1982 Nepal 5 gennaio 1970 5 marzo 1970 Nicaragua 6 marzo 1973 6 marzo 1973 Nigeria* 27 settembre 1968 5 marzo 1970 Norvegia 5 febbraio 1969 5 marzo 1970 Nuova Zelanda 1° settembre 1969 5 marzo 1970 Paesi Bassi* 2 maggio 1975 2 maggio 1975 Panama 13 gennaio 1977 13 gennaio 1977 Papuasia-Nuova Guinea 13 gennaio 1982 A 13 gennaio 1982 Paraguay 4 febbraio 1970 5 marzo 1970 Perù 3 marzo 1970 5 marzo 1970 Polonia 12 giugno 1969 5 marzo 1970 Portogallo 15 dicembre 1977 A 15 dicembre 1977 Qatar 3 aprile 1989 A 3 aprile 1989 Rep. centrafricana 25 ottobre 1970 A 25 ottobre 1970 Rep. Dominicana 24 luglio 1971 24 luglio 1971 Romania 4 febbraio 1970 5 marzo 1970 Ruanda 20 maggio 1975 A 20 maggio 1975 Russia 5 marzo 1970 5 marzo 1970 Salvador 11 luglio 1972 11 luglio 1972 Samoa-Occidentale 17 marzo 1975 A 17 marzo 1975 San Marino 10 agosto 1970 10 agosto 1970 Santa Lucia 28 dicembre 1979 S 22 febbraio 1979 San Vincenzo e Grenadine 6 novembre 1984 S 27 ottobre 1979 Sao Tomé e Principe 20 luglio 1983 A 20 luglio 1983 Senegal 17 dicembre 1970 17 dicembre 1970 Seychelles 12 marzo 1985 A 12 marzo 1985 Sierra Leone 26 febbraio 1975 A 26 febbraio 1975 Singapore 10 marzo 1976 10 marzo 1976 Siria 24 settembre 1969 5 marzo 1970 Somalia 5 marzo 1970 5 marzo 1970 Spagna 5 novembre 1987 A 5 novembre 1987 Sri Lanka 5 marzo 1979 5 marzo 1979 Stati Uniti d’America 5 marzo 1970 5 marzo 1970 Sudan 31 ottobre 1973 31 ottobre 1973 Surinam 30 giugno 1976 S 25 novembre 1975 Svezia 9 gennaio 1970 5 marzo 1970 Svizzera* 9 marzo 1977 9 marzo 1977

 

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

 

Stati partecipanti Ratificazione Adesione (A) Successione (S)

 

Entrata in vigore:

 

Swaziland 11 dicembre 1969 5 marzo 1970 Tanzania 31 maggio 1991 A 31 maggio 1991 Thailandia 7 dicembre 1972 A 7 dicembre 1972 Togo 26 febbraio 1970 5 marzo 1970 Tonga 7 luglio 1971 S 4 giugno 1970 Trinidad e Tobago 30 ottobre 1986 30 ottobre 1986 Tunisia 26 febbraio 1970 5 marzo 1970 Turchia* 17 aprile 1980 17 aprile 1980 Tuvalù 19 gennaio 1979 S 1° ottobre 1978 Uganda 20 ottobre 1982 A 20 ottobre 1982 Ungheria 27 maggio 1969 5 marzo 1970 Uruguay 31 agosto 1970 31 agosto 1970 Venezuela 25 settembre 1975 25 settembre 1975 Vietnam 14 giugno 1982 A 14 giugno 1982 Yemen (Aden) 1° luglio 1979 1° luglio 1979 Yemen (Sanaa) 14 maggio 1986 14 maggio 1986 Zaire 4 agosto 1970 4 agosto 1970 Zambia 15 maggio 1991 A 15 maggio 1991 Zimbabwe 26 settembre 1991 A 26 settembre 1991

 

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

 

Dichiarazioni:

 

Corea (Sud)

 

Il Governo della Repubblica di Corea intende riaffermare che approva pienamente le intenzioni e i principi ispiratori del trattato, volto a favorire la pace universale vietando la proliferazione delle armi nucleari, nonché a promuovere l’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici. Il Governo della Repubblica di Corea dichiara che la propria ratificazione del trattato documenta la sua ferma intenzione di contribuire alla pace mondiale in genere e, segnatamente, alla distensione nella regione. Il Governo della Repubblica di Corea ritiene che un’ampia adesione al trattato accelererà la pace e la sicurezza internazionali. Il Governo della Repubblica di Corea prende atto che ognuno dei Governi depositari delle tre Potenze militarmente nucleari ha dichiarato, nel giugno del 1968, di voler adottare misure immediate ed effettive per assicurare la protezione d’ogni Stato, militarmente non nucleare, che rimanesse vittima di un atto, o di una minaccia, di aggressione nucleare. Il Governo della Repubblica di Corea richiama parimente la risoluzione 19 giugno 1968, presa in tal preciso contesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Il Governo della Repubblica di Corea spera che la propria ratificazione del trattato contribuirà a sviluppare la cooperazione internazionale nel settore dell’applicazione pacifica dell’energia e della tecnologia nucleari, tenendo conto segnatamente dei bisogni particolari dei Paesi Emergenti.

 

Egitto

 

L’Egitto ha firmato e poscia ratificato il Trattato di non proliferazione nucleare e l’ha fatto mosso dal convincimento che la proliferazione delle armi nucleari minaccia la sicurezza dell’umanità e occorre quindi frenarla. L’Egitto che era stato tra i primi a chiedere che questo Trattato venisse conchiuso rapidamente, ha partecipato fattivamente ai relativi negoziati. Il Trattato costituisce lo sbocco logico degli sforzi che, già prima, erano stati coronati dal Trattato del 19635 che vieta gli esperimenti con armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio cosmico o sott’acqua. L’obbligo assunto dall’Egitto, giusta i disposti del Trattato di non proliferazione nucleare, di non acquistare né fabbricare in nessun modo armi nucleari, non deve ledere il suo inalienabile diritto di volgere e di utilizzare l’energia nucleare a fini pacifici, giusta l’articolo IV del Trattato stesso il quale afferma il diritto inalienabile di tutti i Partecipanti a sviluppare la ricerca, la produzione e l’impiego dell’energia nucleare a fini pacifici senza discriminazione. La circostanza che tal diritto sia enunciato nel Trattato stesso rappresenta, in realtà, la codificazione d’un diritto fonda- mentale cui nessuno può rinunciare o derogare. Ne consegue che l’Egitto assegna particolare importanza all’articolo IV del Trattato che chiede a tutti i Partecipanti in grado di farlo di cooperare contribuendo allo sviluppo dinamico delle applicazioni dell’energia nucleare a scopi pacifici, segnatamente nei territori degli Stati militarmente nucleari partecipanti al Trattato stesso, considerando debitamente i bisogni delle aree in sviluppo.

 

L’Egitto, nel momento in cui la costruzione di reattori nucleari di potenza la cui produzione elettrica gli consente di far fronte ai propri crescenti bisogni energetici e di provvedere alla prosperità e al benessere del proprio popolo, ritiene dunque d’avere il diritto di ricevere dai Paesi industrializzati fruenti di un’industria nucleare sviluppata, assistenza ed appoggio. L’Egitto tiene a far osservare che questo aiuto sarebbe conforme alla lettera e allo spirito del succitato articolo IV, dato segnatamente che il Paese, applicando l’articolo III del Trattato, accetta che le attività nucleari sul proprio territorio, volte a fini pacifici, vengano sottoposte alle garanzie dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica. Sul piano dei diritti previsti nel Trattato per tutti i Firmatari per quanto attiene all’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, l’Egitto desidera riferirsi ai disposti dell’articolo V stipulanti che i vantaggi dell’impiego, per qualunque fine pacifico, delle esplosioni nucleari devono essere accessibili agli Stati militarmente non nucleari partecipi del Trattato.

 

Ancorché dette applicazioni suscitino attualmente talune difficoltà, segnatamente rispetto al loro nefasto impatto sull’ambiente, l’Egitto ritiene che gli Stati militarmente nucleari partecipi del Trattato non dovrebbero essere liberati dalla loro responsabilità di promuovere lo studio e la messa a punto di queste applicazioni onde superare le difficoltà che attualmente le accompagnano.

 

L’Egitto deplora vivamente che gli Stati militarmente nucleari, segnatamente le due superpotenze, non abbiano preso efficaci provvedimenti per por fine alla corsa all’armamento nucleare e per avviare un disarmo nucleare. Pur accogliendo con soddisfazione i negoziati sulla limitazione delle armi strategiche del 1972 e del 1979, note con la denominazione di SALT I e SALT II, il Paese deve sottolineare il fatto che questi negoziati non soltanto non sono sbocciati su una effettiva interruzione della corsa agli armamenti nucleari, sia dal profilo quantitativo che da quello qualitativo, ma di fatto hanno consentito la preparazione di una nuova generazione di armi di distruzione di massa. Inoltre, dopo ben 17 anni dalla conclusione del Trattato del 1963 vietante la sperimentazione d’armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio cosmico e sott’acqua, gli Stati militarmente nucleari vanno affermando che diverse difficoltà ostacolano ancora la conclusione di un accordo che vieti per sempre tutti gli esperimenti di armi nucleari;

 

l’Egitto constata che ciò che manca è la volontà politica. Conseguentemente, depositando i propri strumenti di ratifica del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, l’Egitto rivolge un appello agli Stati militarmente nucleari partecipi del Trattato affinché compiano i loro obblighi volti a por termine alla corsa agli armamenti nucleari e realizzino il disarmo nucleare. L’Egitto chiede del pari a tutti gli Stati militarmente nucleari di non risparmiare sforzo alcuno per vietare permanentemente e rapidamente tutte le sperimentazioni d’armi nucleari, il che consentirebbe di por termine alla messa in punto della fabbricazione di nuovi tipi d’armi di distruzione di massa, mentre la cessazione della fornitura di materie fissili a scopi militari frenerebbe l’accrescimento quantitativo delle armi nucleari.

 

Per quanto concerne la sicurezza degli Stati privi di armi nucleari, l’Egitto ritiene che la risoluzione 255 del Consiglio di sicurezza del 19 giugno 1968 non offre ad essi sufficienti garanzie contro il ricorso o la minaccia delle armi nucleari da parte degli Stati che ne sono dotati. Quindi l’Egitto chiede a questi ultimi di sforzarsi di conchiudere un accordo vietante una volta per sempre il ricorso o la minaccia di ricorrere alle armi nucleari. Ciò facendo essi ottempererebbero alla lettera e allo spirito dei principi fondamentali formulati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite all’atto della conclusione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e segnatamente al principio dell’equilibrio di responsabilità e obblighi tra le potenze nucleari e quelle non nucleari, nonché all’auspicio che il Trattato divenga una tappa verso il disarmo generale e completo segnatamente verso il disarmo nucleare. L’Egitto, fermamente convinto che la creazione di zone denuclearizzate in diverse parti del mondo si pone come fattore essenziale dell’applicazione del Trattato di non proliferazione, ha svolto grandi sforzi per creare zone denuclearizzate in Medio Oriente e in Africa.

 

A questo proposito il Paese accoglie con soddisfazione la risoluzione 35/147 adottata per consenso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella 35a sessione: in questo testo, l’Assemblea invita i paesi del Medio Oriente, in attesa dell’istituzione d’una zona denuclearizzata nella regione, a dichiararsi solennemente favorevoli all’istituzione di tale zona, ad astenersi, su base di reciprocità, dal fabbricare, acquistare o possedere in qualunque altro modo armi nucleari, nonché a deporre queste dichiarazioni presso il Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Concludendo, l’Egitto desidera segnalare che ratificando il Trattato di non proliferazione, resta fermamente convinto d’agire conformemente ai propri interessi vitali nella misura in cui il Trattato stesso riuscirà a ridurre la proliferazione delle armi nucleari nel mondo, segnatamente nel Medio Oriente, regione che deve rimanere totalmente esente da armi nucleari se si vuole che il Trattato contribuisca efficacemente alla pace, alla sicurezza e alla prosperità della regione e del mondo.

 

Giappone

 

Il Giappone, unico Stato ad aver subito un bombardamento nucleare, ha seguito costantemente una politica fondamentale di rinuncia all’arma nucleare ed ha fermamente adottato la politica estera di uno Stato tenuto alla pace in virtù della sua pacifica costituzione.

 

Il Governo giapponese è fermamente convinto che l’adesione del Paese al presente trattato contribuirà a stabilizzare le relazioni internazionali e, segnatamente, la pace e la stabilità in Asia. In quanto partecipe del trattato, il Giappone è deciso ad intensificare i propri sforzi per impedire la proliferazione delle armi nucleari e per contribuire alla cooperazione internazionale nell’uso pacifico dell’energia nucleare. Il trattato autorizza unicamente gli Stati già militarmente nucleari a possedere tali armi, e conferisce ai medesimi dunque uno statuto speciale. Il Governo giapponese ritiene che gli Stati militarmente nucleari dovranno por fine a tale discriminazione, sopprimendo totalmente il loro armamento nucleare. Il Governo giapponese, dal canto suo, è deciso a fare sforzi particolari onde favorire il disarmo nucleare. Al lume di queste fondamentali considerazioni, il Governo giapponese ribadisce specialmente i punti seguenti:

 

  1. Il Governo giapponese spera che il maggior numero possibile di Stati parteciperà al trattato, siano essi forniti di capacità nucleare o no, onde rendere il nuovo testo veramente efficace. Esso spera fermamente, in particolare, che la Repubblica francese e la Repubblica popolare di Cina, che già posseggono armi nucleari ma non sono partecipi del trattato, abbiano ad aderire al mede- simo.

     

  2. Il Governo giapponese insiste affinché gli Stati militarmente nucleari, carichi di responsabilità particolari per il disarmo nucleare, prendano in merito provvedimenti concreti, quali la riduzione delle armi nucleari e la definizione di un divieto amplissimo degli esperimenti nucleari, giusta l’articolo VI del trattato. Esso raccomanda agli Stati militarmente nucleari, impartecipi del trattato, di prendere anch’essi provvedimenti volti al disarmo nucleare.

     

  3. Il Governo giapponese prende atto, in particolare, delle dichiarazioni fatte, nel giugno 1968, dal Regno Unito, dall’Unione Sovietica e dagli Stati Uniti circa la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari, nonché della risoluzione 255 (1968) del Consiglio di sicurezza, e spera che gli Stati militarmente nucleari faranno ulteriori sforzi per consentire l’adozione di provvedimenti efficaci, volti a garantire la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari. Esso chiede poi che tutti gli Stati, dotati o sprovvisti d’armi nucleari, si astengano, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, d’agitare la minaccia o di fare uso delle armi nucleari o non nucleari nelle loro relazioni internazionali.

     

  4. Il Governo giapponese è convinto che la cooperazione internazionale, nel l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare e nell’attuazione pacifica di esplosioni nucleari, dovrebbe, per il bene dell’umanità intera, essere vigorosamente promossa giusta i disposti del trattato. Il Governo considera che le attività nucleari pacifiche, negli Stati militarmente non nucleari partecipi del trattato, non dovrebbero essere ostacolate in nessun modo dal trattato stesso, e considera altresì che il Giappone non dovrebbe essere svantaggiato, in tali attività, rispetto ad altri Stati partecipi del trattato.

     

  5. Il Governo giapponese apprezza il fatto che il Regno Unito e gli Stati Uniti, ambedue militarmente nucleari, hanno dichiarato di voler sottoporre le loro attività nucleari pacifiche alle misure di controllo dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica. Esso chiede agli altri Stati militarmente nucleari di seguire la stessa linea.

     

  6. Il Governo giapponese spera che delle conferenze di revisione, quali previste nel trattato, avranno luogo ad intervalli regolari, onde garantire che il trattato stesso produca gli effetti sperati.

 

Gran Bretagna

 

Il Governo del Regno Unito dichiara che il trattato non si applica alla Rodesia del Sud fintanto che il Governo del Regno Unito non abbia comunicato, agli altri Governi depositari, che gli obblighi assunti aderendo al trattato possono essere piena- mente soddisfatti per quanto concerne il detto territorio. La ratificazione del trattato, da parte del Regno Unito, vale parimente per gli Stati associati (Antigua, Dominica, Santa Lucia, San Cristoforo-Nevis, Anguilla), i territori sotto sovranità del Regno Unito, Brunei, le Isole Salomone britanniche.

 

Italia

 

Il Governo italiano desidera rinnovare le dichiarazioni da esso fatte, in merito al Trattato, in varie sedi internazionali. Sulla base di tali dichiarazioni il Governo italiano:

 

1. Riafferma la sua profonda convinzione che il Trattato – per il quale il Governo italiano ha da anni esercitato ogni possibile sforzo in vista di una sua sollecita conclusione – costituisce una pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione internazionale e della pace e rappresenta un contributo fondamentale per l’instaurazione di una nuova società internazionale basata sulla sicurezza dei popoli e sul progresso della umanità;

 

2. Ritiene di dover sottolineare il proprio convincimento che i principi enunciati dalle clausole del preambolo del Trattato circa l’impiego dei firmatari, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, ad astenersi nei loro rap- porti internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di ogni Stato, sono un presupposto in- derogabile del Trattato stesso e che il loro scrupoloso e generale rispetto costituisce un supremo interesse per tutti;

 

3. Considera il Trattato non come un punto di arrivo, ma solo come un punto di partenza verso quei negoziati in attesa di disarmo, di usi pacifici dell’energia nucleare e di benefici derivanti dalle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare che il Trattato stesso contempla per il suo naturale completamento e per la sua efficace esecuzione;

 

4. Firma il Trattato nella convinzione che nulla in esso faccia ostacolo alle aspirazioni all’unificazione dei Paesi dell’Europa Occidentale e alle giustificate aspettative che i popoli di tale regione ripongono negli sviluppi e nei progressi del processo unitario in vista della formazione di un’entità europea;

 

5. Esprime la convinzione che gli scopi del Trattato di Non Proliferazione siano compatibili con le norme del Trattato di Roma sull’Euratom;

 

6. Prende atto della piena compatibilità del Trattato con gli impegni di sicurezza esistenti;

 

7. Prende atto che le inderogabili necessità di libertà delle ricerche scientifiche e tecnologiche non possono in alcun modo essere ostacolate dal Trattato;

 

8. Prende atto che i divieti degli articoli I e II del Trattato – anche nello spirito generale del medesimo – si riferiscono solo ai congegni nucleari esplosivi che non si differenziano dalle armi nucleari, e che pertanto il giorno in cui il progresso tecnologico consentirà lo sviluppo di congegni esplosivi pacifici differenziati dalle armi nucleari, verrà meno l’applicazione del divieto sulla loro fabbricazione e impiego;

 

9. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo III paragrafo 4 del Trattato, auspica che gli accordi ivi previsti, in materia di controlli, siano conclusi tra l’AIEA e l’Euratom sulla base del concetto di verifica. In attesa della conclusione dell’Accordo fra l’Euratom e l’AIEA, le intese intercorse, in mate- ria di forniture, tra l’Euratom e i Governi firmatari del Trattato, continue- ranno ad essere in vigore;

 

10. Prende atto che nella lettera e nello spirito del Trattato i controlli di cui all’articolo III del Trattato stesso sono destinati ad applicarsi soltanto al materiale fonte ed al materiale fissile speciale. Ritiene che le parole «materiale fonte» e «materiale fissile speciale», impiegate nel Trattato, vadano in- tese – salvo modifiche esplicitamente accettate dall’Italia – nel significato definito dall’attuale testo dell’articolo XX dello Statuto dell’AIEA

 

11. Interpreta le disposizioni dell’articolo IX paragrafo 3 del Trattato, relative alla definizione di Stato militarmente nucleare, nel senso che essa si riferisce esclusivamente ai cinque Paesi che hanno fabbricato e esploso un’arma nucleare o un altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967. Nessuna pretesa all’appartenenza a tale categoria, ed a alcun titolo, verrà riconosciuta dal Governo italiano ad altri Stati, firmatari o non firmatari del Trattato;

 

12. Dichiara sin d’ora, per l’eventualità in cui i Governi di Stati attualmente membri di Unioni di Stati firmassero e ratificassero il Trattato in aggiunta al Governo dell’Unione stessa, di non poter riconoscere a tale firma e ratifica effetti giuridici, essendo esse già coperte dalla firma e dalla ratifica del Governo dell’Unione.

 

Jugoslavia

 

Il Governo jugoslavo tiene a riaffermare la propria convinzione che il trattato contribuirà alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari, faciliterà l’avvio di un pro- cesso di disarmo nucleare e incoraggerà la tendenza al disarmo generale e completo. Il Governo jugoslavo conferisce grande importanza al fatto che tutti i Paesi raddoppino gli sforzi per impostare un sistema universale di sicurezza internazionale, atto ad assicurare una pace durevole ed a riunire le condizioni favorevoli per lo sviluppo accelerato di tutti i Paesi del mondo. Ancorché l’attuazione di tale finalità richieda necessariamente una modifica profonda delle pratiche attuali nelle relazioni internazionali, così profondamente segnate dall’inuguaglianza, dall’ingerenza negli affari interni degli altri e dalla politica di potenza, il Governo jugoslavo considera che il trattato di non proliferazione, e le analoghe misure collaterali, possono contribuire assai alla ricerca della pace e della sicurezza internazionali.

 

In questa occasione, il Governo jugoslavo tiene a richiamare che, prima di firmare il trattato di non proliferazione, la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia si era sforzata, assieme ad altri Paesi, di eliminare alcuni difetti del testo, onde renderlo più accettabile per gli Stati militarmente non nucleari. Gli sforzi in parola hanno avuto risultati evidenti. Un gran numero di questi sono esposti nella memoria del Governo jugoslavo alla Commissione delle Nazioni Unite per il disarmo, datata del 3 maggio 1965, nonché nel comunicato dell’11 aprile 1968 pubblicato dal Governo jugoslavo in tema di non proliferazione delle armi nucleari. Il Governo jugoslavo, giudicando il trattato dall’angolatura della ricerca della pace, del disarmo generale e completo, della sicurezza e dello sviluppo internazionali:

 

  1. Considera che il divieto di approntare, fabbricare e impiegare armi nucleari e che la distruzione di tutte le riserve di armi nucleari sono indispensabili al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e conta sul fatto che le Potenze militarmente nucleari dimostreranno, tenendo presente tale alta finalità, di essere disposte a conchiudere una convenzione sulla rinuncia generale alla minaccia e all’impiego dell’arma nucleare.

     

  2. Ritiene che la principale responsabilità, per quanto concerne i progressi nel senso indicato, incombe alle Potenze militarmente nucleari e conta sul fatto che queste daranno, quanto possibile, prova di buona volontà e di determinatezza per battere tale via, imposta loro anche dal fatto che gli Stati militarmente non nucleari, partecipi del trattato, hanno volontariamente rinunciato a fabbricare o ad acquistare in qualunque altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi.

     

  3. Conta sul fatto che i negoziati, già avviati tra le Superpotenze in tema di limitazione poi di cessazione della corsa alla preparazione e alla produzione di armi nucleari strategiche, saranno estesi così da concernere anche le armi nucleari tattiche, e che approderanno al divieto di installare tali armi nelle regioni sinora esenti, nonché al rimpatrio di quelle installate in territori stranieri ed infine, al divieto di continuare l’istruzione degli eserciti degli Stati militarmente non nucleari all’impiego d’armi nucleari, così da creare le con- dizioni favorevoli all’adozione di provvedimenti di disarmo nucleare d’una portata ancora maggiore.

     

  4. Dà il proprio appoggio ad ogni nazione volta a creare zone denuclearizzate e zone ad armamento ridotto, in quanto rappresentano provvedimenti importanti per la diminuzione delle tensioni e il rafforzamento della sicurezza internazionale. 5. Nota che il proseguimento degli esperimenti con armi nucleari è incompatibile con lo spirito e la lettera del trattato di non proliferazione, e ritiene indispensabile che le potenze militarmente nucleari intavolino rapidamente dei negoziati onde perfezionare l’accordo di Mosca.

     

  5. Attribuisce particolare importanza alla ricerca di una soddisfacente soluzione del problema della garanzia della sicurezza degli Stati militarmente non nucleari e spera, da un lato, che le Potenze militarmente nucleari si obbligheranno sia a non utilizzare l’arma nucleare contro le Nazioni che vi hanno rinunciato o comunque contro i Paesi privi d’armi nucleari, sia ad astenersi dall’agitare la minaccia di tale uso e, d’altro lato, che, qualora una tale minaccia fosse agitata, l’ONU agirà in modo da garantire efficacemente la protezione di detti Stati militarmente non nucleari.

     

  6. Considera che il trattato di non proliferazione dà agli Stati partecipanti il di- ritto di impiegare pienamente e senza ostacoli, su base non discriminatoria, tutti i risultati delle attività nucleari pacifiche, comprese le esplorazioni nucleari stesse, nel quadro di adeguate procedure internazionali che occorre sancire.

     

  7. È convinto che tutti i Paesi saranno trattati nello stesso modo, per quanto attiene al contenuto e alle modalità del controllo dell’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, e che le spese cagionate dal sistema di controllo saranno ripartite in modo da non costituire un onere per gli Stati militarmente non nucleari, segnatamente per i Paesi in sviluppo.

     

  8. Invita gli Stati militarmente nucleari, partecipi del trattato di non proliferazione, a dare l’assistenza necessaria agli Stati militarmente non nucleari per l’applicazione dell’energia nucleare a scopi pacifici, tenendo conto che l’Agenzia internazionale dell’energia atomica farà in modo da rispondere più pienamente ai bisogni attuali della comunità internazionale, segnatamente ai bisogni dei Paesi in sviluppo.

     

    Il Governo jugoslavo ribadisce, una volta ancora, la grande importanza da esso attribuita all’universalità degli sforzi per l’applicazione del trattato di non proliferazione, essendo convinto che tutti gli Stati partecipanti faranno il possibile affinché lo spirito e la lettera del trattato di non proliferazione siano pienamente rispettati in modo costruttivo, segnatamente nella prospettiva di facilitare l’adesione di tutti i Paesi al trattato.

 

Liechtenstein

 

Visto che il trattato è volto ad impedire gli Stati militarmente non nucleari di fabbricare simili armi e altri dispositivi esplosivi nucleari, come anche di acquistarne, il Liechtenstein aderisce al trattato nell’idea che le disposizioni del medesimo mirano di fatto esclusivamente a tale scopo e non avranno l’effetto di limitare l’impiego dell’energia nucleare per altri fini. Cogliendo l’occasione del deposito del suo strumento d’adesione, il Liechtenstein fa la seguente dichiarazione:

 

  1. Il Liechtenstein constata che, giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare non rientrano nei divieti pronunciati negli articoli I e II. Tali attività includono segnatamente l’insieme del settore della produzione energetica e le operazioni connesse, la ricerca e la tecnologia per le generazioni future di reattori nucleari a fissione o a fusione nonché, infine, la produzione di isotopi.

     

  2. Il Liechtenstein definisce la locuzione «materie prime o materiali fissili speciali», impiegata nell’articolo III, conformemente all’articolo XX attuale dello Statuto dell’AIEA. Una modificazione di tale interpretazione richiederebbe l’accordo formale del Liechtenstein. Inoltre, circa la locuzione «strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali», menzionata all’articolo III capoverso 2, esso accetterà unicamente le interpretazioni e le definizioni che avrà espressamente approvato.

     

  3. Il Liechtenstein intende che l’applicazione del trattato, e segnatamente dei provvedimenti di controllo, non condurrà a discriminare l’industria liechtensteinese nella competizione internazionale.

 

Paesi Bassi

 

Il trattato è valido per il regno in Europa e per le Antille olandesi.

 

Svizzera

 

Costatando che il Trattato mira ad impedire agli Stati militarmente non nucleari di divenirlo, la Svizzera ratifica il testo, interpretando però i pertinenti divieti come esclusivamente concernenti i fini militari ma non come comportanti limitazione al- cuna nell’impiego dell’energia nucleare per altri fini. In occasione del deposito degli strumenti di ratificazione, la Svizzera fa la seguente dichiarazione:

 

  1. La Svizzera costata che, giusta l’articolo IV, la ricerca, la produzione e l’impiego per scopi pacifici, attuati nel settore nucleare, non sono sussumibili sotto i divieti pronunciati negli articolo I e II. Tali attività includono segnatamente tutto il campo della produzione energetica, con le connesse operazione, la ricerca e la tecnologia volte alle future generazioni di reattori nucleari a fissione o a fusione, nonché la produzione d’isotopi.

     

  2. La Svizzera definisce la locuzione «materie prime e materiali fissili speciali», ricorrente nell’articolo III, conformemente all’attuale articolo XX dello Statuto dell’AIEA. Ogni modificazione di questa interpretazione richiede un formale assenso elvetico. La Svizzera, inoltre, in merito alla locuzione dell’articolo III capoverso 2 «strumenti o materiali appositamente progettati o preparati per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali», accetterà esclusivamente le interpretazioni e definizioni da essa espressamente approvate.

     

  3. La Svizzera s’aspetta che l’applicazione del Trattato, segnatamente dei provvedimenti di controllo, non porti a discriminare l’industria elvetica nella competizione internazionale.

 

Germania

 

Il Governo della Repubblica federale di Germania

 

  1. riafferma la speranza che il trattato sarà una pietra miliare sulla via del disarmo, della distensione internazionale e della pace e che, in particolare, le Potenze nucleari raddoppieranno gli sforzi, giusta gli obblighi derivanti dal suo articolo VI e dalle finalità ivi indicate;

     

  2. intende che la sicurezza della Repubblica federale di Germania resti garantita dall’OTAN; dal canto suo, la Repubblica federale di Germania rimane sottoposta agli obblighi di sicurezza collettiva dell’OTAN;

     

  3. dichiara che nessun disposto del trattato può essere interpretato come freno dello sviluppo futuro dell’unificazione europea, in particolare dell’istituzione di un’Unione europea dotata di competenze proprie;

     

  4. intende che la ricerca, lo sviluppo e l’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici, nonché la cooperazione internazionale e multinazionale in questo settore, non siano ostacolati dal trattato;

     

  5. intende che l’applicazione del trattato, compresa l’attuazione dei provvedimenti di controllo, non condurrà a discriminare l’industria nucleare della Repubblica federale di Germania sui mercati internazionali;

     

  6. sottolinea a nuovo, in questo contesto, l’importanza vitale da esso accordata alle assicurazioni, fornite dai Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, di sottoporre i loro impianti nucleari pacifici a misure di controllo, e spera che altri Stati militarmente nucleari assumeranno obblighi analoghi. Il trattato è parimente valido per Berlino (Ovest) a contare dal momento in cui entra in vigore per la Repubblica federale di Germania, ma ciò non toccherà affatto i diritti e le responsabilità degli Alleati, inclusi quelli attenenti alla smilitarizzazione.

 

Turchia

 

Il governo della Repubblica di Turchia ha deciso di depositare oggi stesso lo strumento di ratificazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Votando in favore del Trattato, il 12 giugno 1968 nella 22a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché firmandolo il 28 gennaio 1969, il governo turco aveva comunicato la sua intenzione di poi ratificarlo. Il governo turco resta convinto che il Trattato è il maggior accordo multilaterale in tema di armamenti conchiuso a tutt’oggi. Riducendo il pericolo di una guerra nucleare, esso contribuisce possentemente alla distensione, alla sicurezza internazionale ed al disarmo. La Turchia ritiene che la propria adesione tornerà utile al carattere d’universalità del testo e rafforzerà il sistema internazionale di non proliferazione nucleare.

 

È tuttavia evidente che non si potrà por fine alla corsa agli armamenti e impedire che le tecniche belliche raggiungano un livello pericoloso per tutta l’umanità se non stipulando un trattato di disarmo generale e completo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace. Inoltre, la Turchia tiene a sottolineare gli obblighi di non proliferazione degli Stati militarmente nucleari, previsti nei pertinenti paragrafi del preambolo e nell’articolo VI del Trattato. Occorre por termine ad ogni genere di proliferazione e prendere provvedimenti per assicurare in modo sufficiente la sicurezza degli Stati militarmente non nucleari. La carenza di tali assicurazioni potrebbe comportare la vanificazione degli obiettivi e dei disposti del Trattato.

 

Avendo incluso l’energia nucleare nel suo piano di sviluppo in quanto fonte di produzione d’elettricità, il Paese è pronto, come è stipulato nell’articolo IV del Trattato, a cooperare con gli Stati tecnicamente progrediti, su base non discriminatoria, nel settore della ricerca e dello sviluppo della tecnologia nucleare, segnatamente in tema di produzione energetica. I provvedimenti conditi o condendi il diritto nazionale o internazionale volti a impedire la proliferazione delle armi nucleari non dovrebbero mai impedire agli Stati militarmente non nucleari di perseguire l’applicazione dell’energia nucleare a scopi pacifici.

 

Nota: Gli argomenti sul nucleare sono andati assumendo un'importanza sempre maggiore. Questi finivano col toccare la sopravvivenza e lo sviluppo dello Stato moderno, essenza stessa della Politica Estera. Gli Stati militarmente nucleari che non hanno firmato il Trattato sono India, Pakistan e Israele. La Corea del Nord vi ha prima aderito, poi, nel 2010, si è ritirata. Poco o nulla è stato fatto dai Paesi legalmente nucleari riguardo l'impegno di disfarsi in modo graduale dei loro arsenali atomici. 

 

Stampa | Mappa del sito
© Esteri- P.R.I.